Art. 3.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
      La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

 

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      Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
      La Camera dei deputati può revocare la fiducia presentando una mozione di sfiducia che deve indicare il nome di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e il programma di Governo.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.
      Se la mozione di sfiducia è approvata, il Presidente della Repubblica provvede a nominare il Presidente del Consiglio indicato nella mozione.
      La Camera dei deputati può procedere analogamente nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni».